“Non tenere conto, nell’attribuzione del premio di maggioranza, di quanto contenuto a pagina 18 del brogliaccio inviato dall’assessorato regionale Autonomie locali poiché contenente un refuso della legge regionale 35/1997, abrogato dall’articolo 3 della legge regionale 17/2016 e, considerato che al primo turno nessuna lista o gruppo di liste ha superato il 50% dei voti validi, attribuire il premio di maggioranza
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