La società cooperativa sociale Eco tourist non era legittimata ad adire le vie del tribunale amministrativo regionale contro il diniego dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale ad annullare, in autotutela, la procedura per l’affidamento venticinquennale della concessione dei lavori e della gestione dei servizi di interesse generale nei porti di Augusta e Catania, che ha creato polemiche e contestazioni anche politiche e di cui non si è ancora concluso l’iter avviato già diversi mesi fa.
Lo ha deciso la prima sezione del Tar di Catania, presieduta dal magistrato Pancrazio Maria Savasta e composta dai giudici Giovanni Giuseppe Antonio Dato e Calogero Commandatore, che si è riunita lo scorso 10 aprile in Camera di Consiglio ritenendo inammissibile il ricorso presentato dalla società cooperativa catanese contro l’Adsp e nei confronti di Operazioni e servizi portuali Palermo srl.
La ricorrente aveva impugnato la nota del 13 febbraio scorso con la quale l’Adsp aveva detto no alla richiesta di annullamento, in autotutela, della procedura di gara per l’affidamento della concessione per 25 anni dei lavori consistenti nella gestione dei servizi di illuminazione, di pulizia e raccolta rifiuti, del servizio idrico consistente nella fornitura idrica di tutte le utenze portuali e delle navi in porto, dei servizi di manutenzione e riparazione, dei servizi comuni al settore industriale e al settore commerciale del porto, dei servizi di manutenzione del verde urbano portuale, dei servizi di instradamento e controllo ai varchi dei passeggeri, dei servizi di gestione dei parcheggi e la realizzazione della nuova stazione marittima del Porto di Catania.
Sia l’Adsp sia la Portuale si sono costituite in giudizio eccependo, in primis, la carenza di legittimazione e dell’interesse a ricorrere della parte ricorrente, che non ha partecipato alla procedura di cui ha chiesto l’annullamento. Eccezione accolta dai giudici etnei secondo i quali l’istanza rivolta nei confronti dell’Autorità portuale per ottenerne un intervento in autotutela “è da considerarsi una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, inidonea a far sorgere un rapporto giuridico qualificato con l’amministrazione in grado di trasformare un generico interesse diffuso alla regolarità delle procedure di evidenza pubblica, in una posizione giuridica differenziata– si legge nella sentenza- il ricorso è altresì inammissibile poiché l’interposto diniego di autotutela da parte della P.A. si configura come atto meramente confermativo, giacché l’amministrazione si è limitata a ribadire l’assenza dei presupposti per procedere ad un riesame della vicenda, che non è suscettibile di autonoma impugnazione”.
Il Tribunale ha condannato la Eco tourist al pagamento delle spese di lite liquidate, in favore di ciascuna delle controparti costituite, in 1.000 euro.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni