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Augusta, nessuna aggressione né minaccia al sindaco: definitiva la sentenza di primo grado non appellata

Dopo il non luogo  a procedere del Tribunale nei confronti di Raina  accusato dal primo cittadino di aggressione e minacce durante una discussione sullo smaltimento irregolare di rifiuti, l’uomo sta valutando un possibile risarcimento

E’ diventata definitiva perché non appellata, entro i termini previsti, dal sindaco Giuseppe Di Mare la sentenza di primo grado del luglio 2023 emessa dal giudice onorario del Tribunale di Siracusa Antonio Cannata, che ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Aldo Raina. L’uomo era stato accusato dal primo cittadino di aggressione durante una discussione sullo smaltimento irregolare di rifiuti e di minacce con la frase “sporco fascista, ti faccio vedere io” e adesso,  insieme al suo avvocato di fiducia Dario Fazio, sta valutando la possibilità di chiedere un risarcimento danni.

I fatti, ricostruiti nella sentenza, risalgono al 26 ottobre 2022 quando davanti al personale del commissariato di polizia di Augusta Di Mare presentò una denuncia dichiarando che quel giorno,  mentre si trovava a  pranzo in un bar-pasticceria del centro storico,  si accorgeva  che una persona prelevava dal cofano della sua  auto “due sacchi utilizzati per l’edilizia, contenente materiale di risulta” e li gettava in uno dei cassonetti per i rifiuti presenti nel marciapiede di fronte l’esercizio commerciale.

Riconosciuto in quell’uomo Raina, il primo cittadino gli aveva fatto notare che il gesto compiuto non era corretto, invitandolo a riprendere rifiuti per  collocarli nei luoghi della previsti ma l’uomo avrebbe iniziato a inveire contro proferendo, secondo il racconto del sindaco, l’ espressione “incriminata”, per poi afferrarlo per il braccio destro con violenza verso di sé,  come se volesse  aggredirlo. Sarebbero  intervenute  altre persone, che si trovano lì a pranzo con  Di Mare  e che si sarebbero frapposte tra i due  per separarli. Recatosi qualche ore dopo al Pronto soccorso di Augusta,  Di Mare riferiva di essere stato aggredito da persona a lui nota e  di essere dolorante alla spalla destra per un pugno ricevuto, ed era stato dimesso con una prognosi di 5 giorni.

Il giorno dopo  la Polizia  acquisiva le telecamere del sistema di sorveglianza dell’esercizio commerciale da cui  si poteva evincere che tra “Di Mare e il Raina vi era stata a più riprese una animata discussione e che quest’ultimo aveva tentato di trattenere il primo afferrandolo per il braccio destro, ma Di Mare si sarebbe divincolato immediatamente. I due,  attraversata la strada, avrebbero poi continuato l’animato colloquio  in presenza di altri soggetti”.

Sentiti anche alcuni dei presenti  in quel momento insieme a Di Mare, nessuno dei tre  ha dichiarato di aver sentito l’espressione di cui al capo di imputazione proferita dall’imputato che, secondo la versione fornita dalla persona offesa, sarebbe stata pronunciata quando i due erano in prossimità del cassonetto dei rifiuti e discutevano animatamente, cioè prima che l’imputato lo afferrasse per il braccio.

Dalla visione delle immagini emerge “in modo incontrovertibile che il  querelante  non è stato colpito con un pugno dall’imputato alla spalla destra, – si legge nella sentenza- a differenza di quanto dallo stesso riferito ai sanitari del Pronto soccorso” ed è “poco attendibile la versione fornita dal querelante: tra i due nel corso della discussione animata,  sicuramente vi saranno state delle ingiurie pronunciate dall’imputato e dallo stesso ammesse nel corso del suo interrogatorio”, ma “non vi è piena prova, se consideriamo la costituzione di parte civile, che l’imputato avesse pronunciato espressamente la frase “Sei  uno sporco fascista, ti faccio vedere io”.

In ogni caso come dimostrato dalla difesa dell’imputato, la seconda espressione, “trattandosi di un enunciato generico oggettivamente privo di qualsiasi valenza minatoria   neanche larvata non può evocare un male ingiusto per il destinatario. – scrive il giudice che cita una sentenza di Cassazione del 2018- Ne deriva che nel caso in esame, in assenza di lettura alternativa, deve essere dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Aldo Raina perché il fatto non sussiste”.

 


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