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Augusta, servizio di raccolta e smaltimento rifiuti delle navi del porto: Tar di Catania accoglie ricorso della Gespi

Secondo i giudici etnei l’Autorità portuale, condannata a pagare le spese di lite per 2000 euro, non poteva incamerare la polizza fideussoria versata dalla società, che poi risultò non aggiudicataria

L’ Autorità di sistema portuale ha incamerato “in maniera illegittima” la polizza fideussoria versata dalla Gespi, che nel 2014 partecipò al bando per l’affidamento della concessione del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi pericolosi e non e dei residui solidi del carico prodotti dalle navi che approdano nel porto di Augusta, non risultando alla fine aggiudicataria. Lo ha stabilito la terza sezione del Tribunale amministrativo regionale di Catania, che si è riunita in Camera di consiglio il 4 ottobre scorso e ha accolto il ricorso del 2020 della società proprietaria dell’inceneritore di Punta Cugno (difesa dall’avvocato Valentina Magnano San Lio) contro l’ Autorità di sistema portuale del mar della Sicilia orientale e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale di Catania.

La società augustana tre anni fa ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota del dirigente dell’ ufficio gare dell’Autorità portuale con cui è stata richiesta l’escussione (incameramento) della polizza fideiussoria quale cauzione provvisoria a garanzia degli obblighi inerenti la partecipazione di Gespi alla procedura di gara  e giudici catanesi le hanno dato ragione, condannando  anche l’Autorità portuale al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente per 2.000 euro.

I fatti risalgono al 2014 quando la Gespi partecipa alla gara di appalto  dell’allora Autorità portuale di Augusta per  l’affidamento, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggio, del servizio in questione di durata quadriennale per un importo complessivo stimato in 4 milioni di euro. E lo fa “pur dubitando della legittimità della stessa, anche poiché bandita in assenza del previo aggiornamento del Piano dei rifiuti del porto di Augusta. Per tali ragioni, la medesima parte ha impugnato il bando in sede giurisdizionale, con vicenda processuale conclusasi con la sentenza del 2016 del Cga che ha respinto il ricorso di parte”. – si legge nella sentenza del Tar di Catania.

Tre anni dopo vengono avviate le operazioni di gara  e la ricorrente è l’unica ad aver formulato un’offerta valutabile. Nelle more, atteso il protrarsi delle operazioni di gara, la stazione appaltante chiede la ricostituzione della cauzione provvisoria chiesta al punto 3 del disciplinare, mediante nuova polizza con validità di ulteriori 180 giorni, essendo nel frattanto scaduta quella allegata all’offerta del 2014. Viene stipulata  un’apposita polizza fideiussoria e a febbraio 2019 la Commissione di gara aggiudica provvisoriamente la concessione del servizio alla Gespi, a cui la stazione appaltante chiede di inviare  la documentazione utile a comprovare quanto dichiarato in sede di gara sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria. La società ricorrente informa che, essendo decorsi più di quattro anni dalla presentazione dell’offerta e dal rilascio delle relative dichiarazioni sostitutive, nel frattempo  due autocarri la cui dotazione era espressamente prescritta dal capitolato speciale e  inseriti nell’elenco dei mezzi richiesto dal disciplinare, non potevano più ritenersi  idonei per sopravvenuta obsolescenza tecnica. La società precisava  tuttavia di star provvedendo alla sostituzione con nuovi mezzi, poi realmente acquistati e che la sopravvenuta obsolescenza tecnica dei due automezzi ha determinato un temporaneo declassamento, per quanto attiene all’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, dalla Categoria 1E alla 1F (quest’ultima dichiarata 4 anni prima al momento della partecipazione al bando),  poi sanato con l’acquisizione dei due nuovi automezzi.

Il 4 novembre 2019 con delibera commissariale la stazione appaltante dispone la “non aggiudicazione definitiva” alla Gespi della gara a causa della violazione del principio di continuità del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale da parte dell’ impresa e a  gennaio 2020 dispone l’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria che viene, appunto, contestata dalla Gespi.

La  norma prevede che le stazioni appaltanti prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento,  scelti con sorteggio pubblico di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando  questa prova non viene fornita o non conferma le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta si procede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità che dispone  la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. Si tratta di un triplice effetto sanzionatorio che l’ordinamento giuridico dell’epoca ricollegava al fatto di aver reso dichiarazioni mendaci in sede di partecipazione ad una gara pubblica da parte di operatori economici privati.

Secondo i giudici etnei della Camera di consiglio presieduta da Daniele Profili e composta dai magistrati Valeria Ventura e Francesco Fichera , che hanno disposto l’estromissione dal giudizio del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per difetto di legittimazione passiva, così come eccepito dalla difesa erariale, tra le motivazioni di accoglimento del ricorso, riconducibili ad applicazioni di norme specifiche,  c’è che “non potrebbe comunque essere imputata alcuna dichiarazione mendace alla ditta ricorrente, resa all’atto della presentazione della sua domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui trattasi, atteso che – si legge nella sentenza- il requisito tecnico relativo al possesso di due specifici automezzi per lo svolgimento del servizio e del correlato requisito dell’iscrizione nell’Albo nazionale dei gestori ambientali,  nella Categoria 1 Classe E, era posseduto dalla società ricorrente all’atto della presentazione della propria offerta. Così come risulta acclarato che il medesimo requisito sia rientrato in suo possesso in via successiva – come comunicato alla p.a. con le note del 31.07.2019 e del 26.08.2019 – essendo quindi risultato carente soltanto in un periodo ricompreso all’interno dello svolgimento della procedura selettiva”.

Inoltre il controllo effettuato sul possesso dei requisiti di parte ricorrente “non è stato un controllo a campione” svolto nei confronti di tutti i partecipanti alla gara prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte da questi presentate, così come espressamente previsto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo. 163/2006, essendo intercorso solo dopo l’aggiudicazione provvisoria della commessa pubblica e soltanto nei confronti di parte ricorrente.”  

 


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