Il Tar di Catania ha dichiarato illegittima l’aggiudicazione del servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali di Augusta e Catania e delle relative linee di battigia di competenza dell’ Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, che ha così annullato il provvedimento sul servizio che è uno dei 44 previsti nel project financing per il quale è in corso la procedura.
L’Adsp ha cosi deciso che, fino alla definizione di quest’ultima procedura, nel caso in cui si dovesse verificare l’esigenza di intervento nei porti di Augusta e/o di Catania, il servizio verrà conferito, “in modo diretto e circoscritto all’urgenza, nel rispetto del principio di rotazione, agli operatori economici iscritti nell’elenco imprese sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e in possesso delle abilitazioni necessarie al servizio”.
Ad aver proposto ricorso ad ottobre dell’anno scorso al Tribunale amministrativo regionale di Catania era stata la Neotek srl, società megarese che aveva risposto all’invito dell’ Adsp a partecipare alla procedura di gara negoziata sull’affidamento, per sei mesi, oltre opzione di ripetizione contrattuale di ulteriori sei, per l’affidamento del servizio di pulizia e disinquinamento, praticando un ribasso sulla base d’asta di 94.000 pari all’1,33% (con prezzo offerto pari ad 92.749,80 euro). Il servizio era stato poi aggiudicato all’altra unica partecipante, l’Rti composta da Patania srl e La Portuale II Soc. Coop, che invece aveva presentato un ribasso del 41,321% (con un prezzo offerto pari ad 55.158,26 euro comprensivo di 48.856,44 euro per costo della manodopera ritualmente indicato).
Un ribasso eccessivo secondo i giudici catanesi, che avrebbe dovuto indurre l’Adsp a ricorrere al giudizio di anomalia e a compiere gli accertamenti che la legge le consente in caso di offerte che appaiano anormalmente basse: “Da ciò discende che il raggruppamento dispone della residua somma di 6.301,82 per far fronte alle ulteriori spese di gestione del servizio, tra i quali appare plausibile dover far rientrare – stimati per un semestre – i costi di carburante necessari per garantire il funzionamento dei due mezzi da impiegare per la gestione del servizio durante la durata del contratto, i costi per conferire in discarica i rifiuti raccolti dai due mezzi nautici, il costo del carburante del mezzo deputato a trasportare i rifiuti raccolti in discarica, il costo legato agli oneri di manutenzione dei mezzi nautici” – scrivono nella sentenza i magistrati della terza sezione Aurora Lento (presidente), Valeria Ventura e Francesco Fichera, che si sono riunti nella Camera di consiglio del 31 gennaio scorso sottolineando che “la scelta compiuta dall’amministrazione resistente risulti inficiata da irragionevolezza e illogicità manifesta, risultando altresì sintomatica – atteso, come detto, il rilevante interesse pubblico perseguito con l’affidamento in oggetto – di un uso della discrezionalità tecnica distorto e contrario al principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., determinando, pertanto, l’intervento caducatorio dell’autorità giurisdizionale”.
Il Tar non ha, invece, accolto accolta la richiesta della Neotek di avere aggiudicato il contratto né la domanda di risarcimento.
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