Tredici sentenze esecutive in materia di tributi comunali, emesse in poco meno di un anno dalla Corte di Giustizia tributaria provinciale di Siracusa, hanno condannato il Comune al pagamento di oltre 57 mila euro, somma riconosciuta come debito fuori bilancio dal Consiglio comunale. A seguito degli avvisi di pagamento, accertamento e ingiunzione fiscale che riguardano i vari tributi di competenza comunale, emessi sia dal cessato concessionario Publiservizi che direttamente dall’ufficio Tributi del Comune, diversi contribuenti hanno opposto ricorso alle competenti commissioni tributarie, che hanno dato loro ragione, condannando il Comune a risarcire anche le spese processuali.
E così da un cifra iniziale di 38 mila e 532 euro di risarcimento imposto delle 13 sentenze, emesse dal primo agosto 2023 fino al 30 aprile di quest’anno, si è arrivati ad un totale di 57 mila e 422 euro comprensivi di spese generali, Cpa e Iva. Si tratta di contenziosi sollevati per lo più da società e che hanno riguardato principalmente l’imposta dell’ Imu inviata ai vari contribuenti dal 2012 al 2017 come alla Buzzi Unicem che avrà come risarcimento poco più di 14 mila e 800 euro, all’ associazione Mare Nostrum che ha avuto riconosciuto la somma di 14831 euro, alla Priolo servizi srl (5901 euro), alla Esso (3767 euro), al Cantiere navale di Augusta (1810 euro). In elenco anche privati cittadini le cui sentenze esecutive vanno da un minimo di 351 euro ad un massimo di 613 euro. Delle 13 sentenze due contenziosi hanno riguardato l’Ici del 2006 inviato all’Italcementi che ha avuto un risarcimento di 13372 euro e la Tari 2022 all’Oleificio Fazio per la somma di 248 euro.
Le sentenze sono state appellate in secondo grado dai legali esterni incaricati dall’Ente, ma intanto il debito fuori bilancio doveva per legge essere riconosciuto ed è stato approvato dal Consiglio comunale nelle scorse settimane, con il parere positivo del Collegio dei revisori che, tra le varie raccomandazioni inserite, ha invitato l’ente ad adottare “tutti gli atti necessari ad individuare eventuali soggetti che abbiano contribuito con condotte omissive, quali la tardiva ed omessa costituzione in giudizio per la difesa dell’ Ente (risultato contumace in quasi tutti i procedimenti) alla causazione del danno erariale quale tributo non riscosso, oltre all’ulteriore aggravio delle spese che appunto determinano la responsabilità erariale”.
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